Lo Statuto dell'Associazione

 

Ecco gli articoli del nostro statuto:
 
Titolo I° - Costituzione e finalità
 
Articolo 1
 
Il Gruppo micologico "La Brughiera", é stato fondato a Lentate sul Seveso (MI) il 26/0401988 fra tutti coloro che sono interessati alla conoscenza e alla conservazione del sistema e dell'equilibrio ecologico, siano esse persone fisiche o giuridiche, associa i cultori della Micologia.
Il gruppo a partire dall'approvazione del presente regolamento da parte dell'Associazione Micologica Bresadola con sede in Trento, cui intende aderire, assumerà la denominazione di ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA - GRUPPO LA BRUGHIERA LENTATE SUL SEVESO (Milano).
 
Articolo 2
 
Il Gruppo persegue i seguenti fini:

  • promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
  • promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
  • promuovere sul piano locale ogni utile iniziativa per la corretta conoscenza e la raccolta dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente;
  • collabora e promuove iniziative comuni con chiunque persegua finalità analoghe
  • promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
  • promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole;
  • raccoglie materiale didattico, bibliografico e scientifico utile al perseguimento delle finalità di cui alle voci precedenti.
 
Titolo II° - Strutture del Gruppo
 
Articolo 3
 
Il gruppo é costituito da soci. L'organo sovrano del gruppo è l'Assemblea dei Soci. Il gruppo é retto dal Consiglio Direttivo eletto dall' Assemblea dei Soci. Il Consiglio direttivo del Gruppo elegge il Presidente che assume la rappresentanza legale del Gruppo. Il Consiglio Direttivo del Gruppo osserva e fa osservare le disposizioni del presente Regolamento e le Deliberazioni dell' Assemblea, cura l'Amministrazione ordinaria e straordinaria del Gruppo. Il Gruppo ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e disciplinare, un proprio patrimonio e bilancio, nonché potestà di iniziativa.
 
Articolo 4
 
Lo scioglimento del Gruppo, può essere deliberato solo da un'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocati e con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei votanti. in tal caso il patrimonio del Gruppo sarà destinato dalla stessa assemblea che decide lo scioglimento ad Enti o Istituzioni locali che perseguono scopi compatibili con quelli del Gruppo.
 
Titolo III°- Iscrizioni
 
Articolo 5
 
L' iscrizione al Gruppo, nell'ambito di quanto fissato all'art.1, é aperta a tutti
 
Articolo 6
 

Il Socio ha diritto:

  • di partecipare alle assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;
  • di beneficiare di ogni iniziativa del Gruppo;

Il Socio ha il dovere:

  • di versare regolarmente la quota annua sociale;
  • di osservare il regolamento e le norme emanate dai Competenti Organi Sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.
 
Articolo 7
 

I soci possono essere:

  • ordinari: quelli che versano annualmente la quota sociale;
  • sostenitori: quelli che, oltre alla quota, versano uno speciale contributo in favore del Gruppo;
  • onorari: quelli che in esenzione del pagamento della quota sociale, vengono iscritti per particolari meriti e/o motivi con riguardo alle finalità del Gruppo. I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo del Gruppo. Essi non hanno diritto di voto né di accedere alle cariche Sociali
 
Articolo 8
 
L'atto d'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esenzione dell'Associazione e del Gruppo, nonché i responsabili dell'una e dell'altro, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero manifestarsi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.
 
Articolo 9
 

La qualifica di socio si perde:

  • per dimissioni
  • per radiazione, deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo del Gruppo

La radiazione é disposta nel caso in cui il socio persegua finalità contrarie a quelle del Gruppo. Contro la radiazione é ammesso ricorso all' Assemblea dei Soci che deciderà a maggioranza dei votanti (sentito l' interessato) con insindacabile giudizio.

 
Titolo IV° - Organi Sociali
 
Articolo 10
 

Sono Organi Sociali del Gruppo "La Brughiera"

  • Assemblea Generale dei Soci;
  • Il Presidente;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Segretario;
  • Il Tesoriere.
 
Articolo 11
 
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede; coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, presiede l'Assemblea dei Soci. Coadiuvato del Segretario e del Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente o dal Consigliere più anziano del sodalizio in assenza anche del vice Presidente.
 
Articolo 12
 

Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo Elettivo composto da 11 (undici) Membri. Essi restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Esso delibera su proposta del Presidente su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 4 volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno 6 (sei) Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo in armonia con le direttive del Regolamento e dell'Assemblea dei Soci. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità del Gruppo assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
In particolare il Consiglio Direttivo:

  • predispone le relazioni e i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
  • provvede all'ordinaria Amministrazione;
  • predispone eventuali liste elettorali.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo la sostituzione avviene per surroga o cooptazione significando che il subentrante rimarrà in carica fino al termine del mandato del Consigliere da lui sostituito. In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade e il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria. I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati o cooptati come sopra previsto.

 
Articolo 13
 
Il segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali, conserva tutti gli atti del Gruppo, aggiorna lo schedario dei Soci, affianca il Presidente nell' attuazione delle delibere degli Organi Sociali. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un vicesegretario nominato dal Consiglio Direttivo.
 
Articolo 14
 
Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria della quale é responsabile sia verso il Presidente sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio , la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo ed il conto consultivo da sottoporre alle deliberazioni dell' Assemblea Generale, previo esame del Consiglio direttivo.
 
Articolo 15
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda allo statuto approvato a VERONA il 29 marzo 1987 dall' assemblea dei Soci dell'Associazione Micologica "Bresadola" di TRENTO e che si intende parte integrante del presente regolamento.